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Immagine del redattoreGavioli-Naldi

LE ASSENZE DAL LAVORO PER CORONAVIRUS 5 SITUAZIONI DA CONOSCERE

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea Situazioni nel mondo del lavoro:



Lavoratori assenti dal lavoro per quarantena, malattia o paura del

contagio, aziende chiuse o ordinanze con divieto di circolazione:

le casistiche nella gestione dei rapporti di lavoro in questi giorni sono le

più varie e meno consuete.

La repentina diffusione del contagio del Coronavirus crea situazioni

particolari anche nella gestione delle assenze dei lavoratori.

Il decreto legge “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, varato il 23 febbraio dal

Governo - che assegna ai Ministri ampi poteri di intervento straordinario per

delimitare le potenziali occasioni di diffusione dei focolai - ha peraltro

incrementato le occasioni in cui le attività lavorative possono essere

particolarmente condizionate da interventi di Pubbliche Autorità.

Il lavoratore in quarantena va retribuito? Ci si può assentare dal lavoro per

timore di contagio? E cosa fare se vengono vietati gli spostamenti? A queste

e ad altre domande risponde la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro in

questo documento, ipotizzando alcune situazioni che potrebbero realizzarsi

nel rapporto di lavoro nei territori interessati dal virus.


A CASA PER L’ORDINANZA


Assenza a causa dell’ordine della pubblica autorità, che impedisce ai

lavoratori di uscire di casa. In questa situazione si realizza la sopravvenuta

impossibilità a recarsi al lavoro per cause indipendenti dalla volontà del

lavoratore, che resterà, dunque, a casa ma con la retribuzione pagata.

In questi casi è evidente che l’assenza del lavoratore non solo è

indipendente dalla sua volontà ma, anzi, è necessaria e dettata dal

provvedimento d’ordine pubblico, finalizzato alla tutela della salute delle

persone. È questo uno dei casi per i quali è stata richiesta l’emanazione di

un provvedimento normativo che preveda la Cassa Integrazione Ordinaria

per queste tipologie di eventi.

Un’alternativa, laddove possibile, alla tipologia della prestazione lavorativa

può essere rappresentata dalla convenzione di accordi di smart working, il

lavoro agile che, ai sensi della l. n. 81/2017, può essere svolto in remoto dal

lavoratore subordinato, a prescindere dalla sua presenza presso il luogo di

lavoro. Normalmente non è richiesto alcun accordo sindacale, mentre è

necessario almeno un accordo one-to-one, siglato fra azienda e lavoratore,

e una comunicazione obbligatoria depositata dal datore di lavoro sul portale

istituzionale del Ministero del Lavoro. Grazie al D.P.C.M. emanato il 23

febbraio 2020 e relativo alle misure da adottare per contenere il contagio

nei comuni delle regioni Lombardia e Veneto, non sarà necessario il

preventivo accordo scritto fra le parti.


SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AZIENDALE


Tra le possibili misure di contrasto alla potenziale diffusione del virus

rientrano anche le previsioni tendenti a vietare l’accesso in un determinato

comune o area geografica, nonché la sospensione delle attività lavorative

per le imprese e/o la sospensione dello svolgimento delle attività lavorative

per i lavoratori residenti nel comune o nell’area interessata, anche ove le

stesse si svolgano fuori dal comune o dall’area indicata.

In questi casi è di tutta evidenza l’assoluta indipendenza della impossibilità

della prestazione lavorativa dalla volontà del lavoratore, essendo l’azienda

stessa impedita dal provvedimento dell’autorità pubblica allo svolgimento

della normale attività produttiva. Risulta perciò evidente il permanere del

diritto alla retribuzione pur in assenza dello svolgimento della prestazione,

rendendosi doveroso anche in questo caso il riconoscimento dell’accesso a

trattamenti di Cig, come preannunciato dal Ministro del Lavoro.


IN QUARANTENA OBBLIGATORIA


Assenza per quarantena stabilita dai presìdi sanitari. Riguarda i lavoratori

posti in osservazione, in quanto aventi sintomi riconducibili al virus. Questa

ipotesi può comportare l’assenza da parte del lavoratore interessato. In tal

caso il CCNL applicato stabilisce le modalità di gestione dell’evento che,

comunque, è assimilabile a tutti i casi di ricovero per altre patologie o

interventi. Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul

luogo di lavoro in conseguenza dell’applicazione della misura della

quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria

(o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti

stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa, è da considerarsi

sottoposto a trattamento latu sensu sanitario e, pertanto, la sua assenza

dovrà essere disciplinata secondo le previsioni, di legge e contrattuali, che

riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti tutele per la salute e

la garanzia del posto di lavoro.


IN QUARANTENA VOLONTARIA


Assenza per quarantena volontaria da parte di persone che scelgono

autonomamente di isolarsi pur non avendo sintomi palesi di contagio.

Tra le misure di contenimento previste dal governo rientra l’obbligo da

parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zona a rischio

epidemiologico, come identificate dall’Oms, di comunicare tale circostanza

al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per

territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per

l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con

sorveglianza attiva. La decisione di adottare, nelle more della decisione

dell’autorità pubblica, un comportamento di quarantena “volontaria”,

fondata sui predetti presupposti (o anche in ragione del contatto con

soggetti ricadenti nelle condizioni previste), nei limiti dell’attesa della

decisione circa la misura concreta da adottare da parte dell’autorità

pubblica, può rappresentare comunque un comportamento di oggettiva

prudenza, rispondente alle prescrizioni della normativa d’urgenza, e

disciplinato conseguentemente come per le astensioni dalla prestazione

lavorativa obbligate dal provvedimento amministrativo.


ASSENTI PER PAURA DI CONTAGIO


Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno

dell'epidemia sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non

sussistendo provvedimenti di Pubbliche Autorità che impediscano la libera

circolazione. Un’assenza determinata dal semplice “timore” di essere

contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie

previste, non consente dunque di riconoscere la giustificazione della

decisione e la legittimità del rifiuto della prestazione.

In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro, situazione

da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare

anche al licenziamento.



(FONTE FONDAZIONE CONSULENTI DEL LAVORO)

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