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LA NUOVA LEGGE SUI TIROCINI IN EMILIA-ROMAGNA



La regione Emilia-Romagna ha approvato la legge regionale n. 1/2019, pubblicata sul BURERT del 4 marzo 2019, n. 63, che aggiorna la regolamentazione dei tirocini formativi e di orientamento contenuta nella legge regionale n. 17/2005, recependo le linee guida stabilite dalla Conferenza permanente Stato Regioni del 25/05/2017.

La legge entrerà in vigore il 1° luglio 2019.

Molteplici le novità di rilievo.

Innanzitutto la nuova regolamentazione prevede il superamento della distinzione tra tirocinio formativo e di orientamento (Tipo A) e tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro (Tipo B), prevedendo un’unica tipologia di tirocinio con finalità formative della durata massima pari a 6 mesi, mentre il tirocinio finalizzato all’inserimento nel mondo del lavoro di persone svantaggiate può avere durata massima di 12 mesi elevabili a 24 mesi per le persone con disabilità.

Viene confermata l’indennità minima mensile da corrispondere al tirocinante pari ad Euro 450,00 lordi.

Ulteriore importante novità consiste nella procedura di autorizzazione preventiva, rilasciata dall’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna entro 10 giorni dal recepimento della documentazione inviata dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante, al fine di verificare l’idoneità e la congruenza dei dati comunicati e garantire così la conformità del percorso formativo alla normativa vigente. Il Sistema regionale delle Qualifiche rimane il sistema di riferimento per il progetto formativo individuale.

Quote di contingentamento:

UNITà OPERATIVA DA 0 A 5 DIPENDENTI >>>>>>>>>>>>>>> 1 TIROCINANTE


UNITà OPERATIVA DA 6 A 20 DIPENDENTI >>>>>>>>> MASSIMO 2 TIROCINANTI


UNITà OPERATIVA DA 6 A 20 DIPENDENTI >>>>>>> MASSIMO 10% DEL TOT.DIPENDENTI



Il personale dell’unità operativa da considerare è quello assunto a tempo indeterminato o determinato ed in questo secondo caso la data di inizio del contratto deve essere anteriore alla data di decorrenza del tirocinio così come la scadenza del rapporto a termine deve essere posteriore alla data di fine tirocinio.

Sono confermati e meglio precisati i seguenti divieti per il soggetto ospitante:

- impiegare i tirocinanti per attività non conformi con il progetto formativo;

- realizzare più di un tirocinio con lo stesso soggetto;

- adibire il tirocinante a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante;

- sostituire il personale in malattia, maternità, ferie nonché in sciopero;

- operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività

- instaurare rapporti di tirocinio con soggetti cha abbiano lavorato nei due precedenti a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata.

Viene ribadito e meglio articolato l’obbligo per il soggetto ospitante di non aver proceduto, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio nella medesima unità operativa, a licenziamenti di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale del tirocinante. Le tipologie di licenziamenti che inibiscono l’attivazione sono:

- licenziamento per giustificato motivo oggettivo;

- licenziamento collettivo;

- licenziamento per superamento del periodo di comporto;

- licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;

- licenziamento per fine appalto;

- risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

La legge in commento riforma anche l’apparato sanzionatorio attraverso il divieto per il soggetto promotore di attivare rapporti di tirocinio per un determinato lasso di tempo (da 12 mesi a 3 anni) e fino all’interdizione permanente in funzione della gravità dell’infrazione commessa.



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