È legittima e coerente con la ratio che ispira la procedura di riduzione collettiva del personale
(legge 223/1991) l’individuazione dei lavoratori in esubero, in forza di un accordo collettivo
raggiunto con il sindacato, sulla base del criterio selettivo della maggiore prossimità alla
pensione.
Ciò anche se il criterio è applicato a tutta la platea aziendale e non al solo settore in cui è stata registrata la situazione di eccedenza, e tale scelta non costituisce forma di discriminazione rispetto agli altri lavoratori coinvolti nel processo di riorganizzazione.
La Corte di cassazione (sentenza 24755/2018 ) evidenzia che non è dirimente il dato per cui la comunicazione di avvio della procedura di licenziamento collettivo faccia riferimento a una specifica area aziendale, in quanto il criterio di scelta concordato con la parte sindacale può ben applicarsi trasversalmente a tutta la realtà produttiva senza che ne derivi un utilizzo strumentale dei poteri collegati alla riduzione di personale.
La Cassazione sposa l’interpretazione per cui i dati sulle ragioni aziendali della eccedenza di personale che sono comunicati in fase di avvio della procedura secondo la legge 223/1991 costituiscono il criterio guida per verificare l’effettività sul piano sostanziale delle esigenze dedotte a presidio del licenziamento collettivo, ma non sono, invece, il recinto nel quale vadano applicati i criteri di scelta per l’individuazione dei lavoratori eccedentari. Se, quindi, la verifica sulla sussistenza della riorganizzazione aziendale è delimitata all’area indicata nella comunicazione iniziale alle associazioni sindacali, il criterio di scelta della possibilità di prepensionamento può ben essere misurato con riguardo al personale di tutto lo stabilimento.
A conforto di questa conclusione la Cassazione valorizza la circostanza per cui il criterio della prossimità al trattamento pensionistico consente di ridurre al minimo l’impatto sociale della riorganizzazione, salvaguardando i lavoratori che non potrebbero beneficiare, a seguito del licenziamento per riduzione di personale, della protezione sociale garantita dal prepensionamento.
L’applicazione del criterio di scelta della maggiore vicinanza alla pensione, rimarca la
Cassazione, corrisponde ai principi a base della procedura dei licenziamenti collettivi, in quanto è astrattamente oggettivo e verificabile sul piano della effettività, risultando altresì coerente con l’obiettivo di circoscrivere al minimo l’impatto sociale della riduzione di organico.
Deve, dunque, essere respinta la lettura di segno contrario fatta propria dalla Corte d’appello di Firenze, che aveva dichiarato la nullità del licenziamento e disposto la reintegrazione del lavoratore, per la quale il criterio della maggiore prossimità alla pensione, quale unico elemento
di scelta dei dipendenti in esubero applicato a tutto l’organico aziendale e non alla sola area interessata dalla ristrutturazione, appariva strumentale e discriminatorio.
(fonte il sole 24ore)
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